RECUPERO CREDITI

Lo Studio MB Law assiste con professionalità e competenza privati ed imprese nel recupero e gestione dei crediti, sia nella fase stragiudiziale di componimento bonario della vertenza sia nell’avvio delle azioni giudiziarie volte al recupero forzoso del credito, eventualmente precedute dall’acquisizione di garanzie personali e reali.

Diffida di pagamento

Quando il debitore è in ritardo con i pagamenti, lo Studio può essere incaricato di redigere una lettera di diffida ed intimazione di pagamento del debito scaduto; ogni sollecito di pagamento inviato dallo Studio legale invita il debitore a provvedere al pagamento entro un certo numero di giorni, informandolo dell’ammontare del debito e dei relativi termini di scadenza ed avvertendolo che, in difetto di pagamento, il creditore potrebbe adire il Tribunale per il recupero coattivo del credito.
Dall’accettazione dell’incarico, lo Studio MB Law provvederà entro 5 giorni lavorativi all’invio della diffida di pagamento all’indirizzo del debitore. Il costo per una lettera di sollecito o diffida è pari ad euro 150, oltre oneri accessori, per solleciti semplici o di media complessità.

Decreto Ingiuntivo

Il procedimento di ingiunzione è lo strumento privilegiato per ottenere rapidamente la condanna del debitore al di pagamento della somma dovuta. Di regola, il decreto ingiuntivo viene emesso tra i 3 e i 30 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale.
Si ricorre al decreto ingiuntivo nell’ipotesi di fatture non pagate, pagamenti insoluti, canoni di locazione scaduti, stipendi non versati ecc.
Il debitore potrà opporsi all’ingiunzione nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto proponendo un giudizio di opposizione.
In mancanza di opposizione (oppure se emesso o dichiarato provvisoriamente esecutivo) il decreto ingiuntivo diventa lo strumento per il recupero forzoso del credito mediante il pignoramento immobiliare o mobiliare, il pignoramento del conto corrente, il pignoramento di somme dovute da terzi al debitore, (per es. datore di lavoro, ente previdenziale), ecc. Il decreto ingiuntivo costituisce altresì titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore a garanzia dell’ammontare del credito stesso e delle spese legali sostenute.
I costi per il decreto ingiuntivo sono disponibili cliccando qui. Resta inteso che vi è la disponibilità a concordare condizioni personalizzate con il Cliente, in particolar modo con le imprese che necessitano di esternalizzare frequentemente l’attività di recupero crediti aziendale ovvero con gli amministratori di condominio che intendono affidarci il recupero giudiziale e stragiudiziale di crediti condominiali.to.

Pignoramenti e azioni esecutive

Lo Studio MB Law assiste la propria clientela nel recupero del credito anche nella fase esecutiva. In particolare, a seguito della formazione di un titolo esecutivo (come ad esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna al pagamento di una somma), ovvero quando il creditore possiede già determinati titoli come gli assegni bancari, le cambiali o le scritture autenticate da pubblico ufficiale, si può procedere alla riscossione coattiva del credito attraverso il pignoramento immobiliare o mobiliare, il pignoramento del conto corrente, il pignoramento del quinto dello stipendio e di altre somme dovute da terzi al debitore ecc.
Per valutare la fattibilità di un’azione di recupero esecutiva del tuo credito non esitare a prendere contatti con il nostro Studio.

Formalità ed ipoteche

Se disponi di una sentenza giudiziale, di un decreto ingiuntivo, di un lodo arbitrale esecutivo o di un altro provvedimento idoneo (ivi compreso un decreto di omologa di separazione consensuale) è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, a garanzia del futuro soddisfacimento del credito.
Ciò consente di tutelare le proprie ragioni di credito nell’ipotesi in cui il debitore intenda spogliarsi di ogni bene vendendo i propri immobili a terzi, in quanto l’ipoteca iscritta segue le sorti e la circolazione dell’immobile medesimo. Infatti l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del credito e di essere preferito sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

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